la legge n° 10/91, D.M. 192/05, D.M. 311/06, D.P.R. 59/2001 per il risparmio energetico;
il D.M. 37/08 (ex legge 46/90) per la realizzazione degli impianti a regola d'arte;
le norme UNI CIG 7129 /08 per la realizzazione di nuovi impianti gas ad uso civile per potenze minori o uguali a 35 kW.
Le caldaie di potenza utile fino a 35 kW sono di due differenti tipologie: le caldaie di tipo C e le caldaie di tipo B. Le caldaie di tipo C sono quelle a tiraggio forzato e camera combustione stagna, esse offrono una maggiore sicurezza e funzionalità rispetto alle caldaie di tipo B, queste ultime sono a tiraggio naturale e camera di combustione aperta. In generale, nella maggioranza dei casi non è più possibile installare caldaie di tipo B anche nella sostituzione di caldaie dello stesso tipo, inoltre non è più possibile realizzare sistemi di scarico dei fumi a parete, in tutti i casi di installazione o di sostituzione di caldaie occorre prevedere o installare sistemi di scarico a tetto per i fumi della combustione.
Solo in eccezioni particolari è possibile andare in deroga rispetto alle suddette normative: come nel caso in cui esistano sistemi di scarico fumi collettivi ramificati, dei quali ne deve essere verificata la sicurezza e l'efficienza; queste canne fumarie venivano, generalmente realizzate negli anni addietro, un caso nel quale non è possibile scaricare a tetto i fumi della combustione, è quello che si presenta quando occorre salvaguardare le facciate di edifici del centro storico. Anche nei sopra citati casi di sostituzione di caldaie tipo B con caldaie dello stesso tipo, occorre che la caldaia abbia un rendimento al 30% della potenza nominale, non inferiore a 85 + 3logPn. E' bene osservare che i casi sopra descritti fanno riferimento a leggi e normative vigenti sul territorio nazionale, ma potrebbero verificarsi casistiche di regolamenti più restrittivi in particolari citta o regioni.
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